CASARTIGIANI LOMBARDIA COMUNICA

Le novità in arrivo per e-fattura, pagamenti elettronici, operazioni transfrontaliere

POS obbligatorio dal 30 giugno 2022: le agevolazioni fiscali, dalle commissioni agli acquisti Dal 30 giugno 2022 si applicheranno le sanzioni in caso di mancata accettazione dei pagamenti con carte e bancomat, e imprese, commercianti e professionisti sono chiamati ad adeguarsi ad un obbligo che si appresta ad entrare in vigore a tutti gli effetti. In vista dell’avvio dell’obbligo di POS, è quindi bene riprendere in mano le agevolazioni fiscali previste in relazione alle transazioni con carte e bancomat. L’entrata in vigore della disciplina sanzionatoria costituisce l’ultimo passo per l’avvio a regime del POS obbligatorio per professionisti, imprese e commercianti. In particolare è stata introdotta una doppia sanzione, pari a 30 euro fissi più il 4 per cento della transazione rifiutata. Ricordiamo tuttavia l’introduzione di alcune agevolazioni fiscali in favore delle imprese: il credito d’imposta sulle commissioni relative a pagamenti con POS; il credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di POS collegati ai registratori di cassa; il credito d’imposta per l’acquisto di sistemi evoluti di incasso, che contestualmente al pagamento consentono anche la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Fatturazione elettronica forfettari: i soggetti obbligati dal 1° luglio 2022 Con l’art 18 del PNRR 2 pubblicato in GU n 100 del 30 aprile 2022 si stabilisce di estendere l’obbligo di fatturazione elettronica ai contribuenti: in regime forfettario in regime di vantaggio alle associazioni sportive dilettantistiche che nel periodo che nel periodo precedente hanno conseguito proventi da attività commerciale per un importo non superiore a 65.000. che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000. Sono invece esonerati da tale obbligo le Partite IVA che nel 2021 hanno percepito proventi ragguagliati ad anno non superiori a 25mila euro, per le quali la fatturazione elettronica scatta a partire dal 1° gennaio 2024. Sono esclusi anche coloro i quali hanno aperto o aprono la P.IVA nel 2022. E’ importante quindi ricordare che per i soggetti ai quali la normativa si applica dal 1° luglio: nel primo trimestre di vigenza dell’obbligo non si applicano sanzioni se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione; vige l’obbligo di comunicare le operazioni con soggetti non stabiliti in Italia ai fini dell’imposta sul valore aggiunto; vige l’obbligo comunicare tramite Sdi sistema di interscambio le operazioni attive e passive con i soggetti non residenti; Infine, con l’ingresso del forfettario nella fattura elettronica, si avrà evidenza della imposta di bollo di 2 euro quando il corrispettivo della fattura supera l’importo di 77,47. Fatturazione elettronica transfrontaliera Dal 1° luglio 2022 l’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere avverrà esclusivamente tramite il Sistema di Interscambio utilizzando il formato XML della fattura elettronica. Non ci sarà più quindi l’adempimento dell’esterometro” con cadenza trimestrale, ma una comunicazione telematica per ogni singola operazione. La disposizione, come sopra esposto, si applicherà anche ai forfettari (prima esonerati), con ricavi o compensi sopra 25.000 euro. Nel dettaglio l’adempimento sarà: – Per fatture attive si dovrà emettere una fattura elettronica impostando il campo del tracciato “codice destinatario” con valore convenzionale (XXXXXXX); il termine è entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita); – Per le fatture passive ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19, da trasmettere al Sistema di Interscambio; il termine è entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.